Titolo I: Costituzione e scopi

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Art.1 - Denominazione, sede, durata

  1. L’Associazione non riconosciuta denominata “KUNSTGRENZEN – ARTE DI FRONTIERA”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roverè della Luna (Tn). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Roverè della Luna (Tn) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”

  1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Kunst Grenzen –Arte di Frontiera APS”.
  2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art.2 - Attività di interesse generale

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore lett. d), f), i), k), ovvero:
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

 Art.3 - Finalità e attività

  1. 1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    a) favorire un processo di contaminazione culturale-artistico tra le diverse nazioni;
    b) promuovere e valorizzare le arti visive e creazioni di interpretazioni artistiche in tutte le sue forme e linguaggi (ad esempio musica, teatro, danza, cinema, letteratura);
    c) favorire e sviluppare la passione per l’arte nelle persone, promuovendo i valori dell’amicizia e della solidarietà;
    d) contribuire alla responsabilizzazione della comunità nella tutela e nella salvaguardia del patrimonio storico artistico;
    e) promuovere la partecipazione e l’esperienza culturale tramite la produzione artistica, nonché attraverso l’utilizzo di stili e linguaggi che sappiano parlare con la comunità contemporanea con un approccio inclusivo volto a contrastare quella povertà educativa che è limite alla partecipazione attiva della collettività in campo artistico;
  2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    a) promuovere ed organizzare scambi culturali ed espositivi con altre realtà similari a livello regionale, nazionale ed internazionale;
    b) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre permanenti e temporanee;
    c) curare la redazione di libri, magazine, articoli, periodici, riviste ed altre pubblicazioni, anche in formato elettronico, anche al fine di informare in merito alle attività dell'Associazione;
    d) promuovere e organizzare eventi e manifestazioni di carattere aggregativo, ricreativo, artistico e culturale, quali ad esempio rassegne, celebrazioni, ricorrenze, video proiezioni, mostre e spettacoli, volte a valorizzare il patrimonio artistico, nonché le iniziative e le produzioni artistiche di associazioni e cittadini;
    e) utilizzare i possibili strumenti informatici (ad esempio sito internet, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter, Tumbl), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività ed incentivare l’adesione di nuovi volontari;
    f) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità analoghe o affini a quelli dell’Associazione;
    g) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti ed istituzioni di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
    h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
  4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.