Titolo V: I libri sociali

Art. 22 - Libri sociali e registri

  1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
    a) il libro degli associati;
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
    d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.