Titolo VIII: Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Disposizioni transitorie

  1.  Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art.28 - Norme di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.