Titolo VI: Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24 - Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    a) quote associative;
    b) contributi pubblici e privati;
    c) donazioni e lasciti testamentari;
    d) rendite patrimoniali;
    e) attività di raccolta fondi;
    f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
    h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.25 - Bilancio di esercizio

  1. L’esercizio sociale coincide con l’anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.